Art. 180. 
 
  L'attivita' di intermediario, comunque attuata,  sotto  ogni  forma
diretta   o   indiretta   di   intervento,    mediazione,    mandato,
rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio  dei  diritti  di
rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione e
di riproduzione meccanica e cinematografica  di  opere  tutelate,  e'
riservata in via esclusiva all'Ente italiano per il diritto di autore
(E.I.D.A.). 
 
  Tale attivita' e' esercitata per effettuare: 
  1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto,
di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione  economica  di  opere
tutelate; 
  2) la  percezione  dei  proventi  derivanti  da  dette  licenze  ed
autorizzazioni; 
  3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto. 
 
  L'attivita'  dell'ente  si  esercita  altresi'  secondo  le   norme
stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali  esso  ha
una rappresentanza organizzata. 
 
  La suddetta esclusivita'  di  poteri  non  pregiudica  la  facolta'
spettante all'autore, ai suoi successori  o  agli  aventi  causa,  di
esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge. 
 
  Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo  comma
una quota parte deve essere in  ogni  caso  riservata  all'autore.  I
limiti  e  le  modalita'  della  ripartizione  sono  determinati  dal
regolamento. 
 
  Quando, pero', i  diritti  di  utilizzazione  economica  dell'opera
possono dar luogo a percezione di  proventi  in  paesi  stranieri  in
favore di cittadini  italiani  domiciliati  o  residenti  nel  Regno,
nell'Africa italiana e nei Possedimenti italiani, ed  i  titolari  di
tali diritti non provvedano per qualsiasi motivo alla percezione  dei
proventi, trascorso un anno  dalla  loro  esigibilita'  e'  conferito
all'Ente italiano per il diritto di autore il potere di esercitare  i
diritti medesimi per conto e nell'interesse dell'autore  o  dei  suoi
successori od aventi causa. 
 
  I proventi di cui  al  precedente  comma,  riscossi  dall'E.I.D.A.,
detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione degli
aventi diritto, per un periodo di tre anni; trascorso questo  termine
senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto, saranno versati
alla Confederazione nazionale fascista professionisti ed artisti, per
scopi  di  assistenza  alle  categorie  degli  autori,  scrittori   e
musicisti.