Art. 183. 
 
  L'esercizio della attivita' per il collocamento presso le compagnie
e le imprese teatrali di opere drammatiche, non  musicali,  italiane,
e' sottoposto alla  preventiva  autorizzazione  del  Ministero  della
cultura popolare, secondo le norme del regolamento. 
 
  A  tale  autorizzazione  non  e'  sottoposto  l'autore  ed  i  suoi
successori per causa di morte. 
 
  Vi sono peraltro soggetti i traduttori di opere straniere. 
 
  L'esercizio  della  attivita'  di  collocamento  e'  soggetto  alla
vigilanza del Ministero della cultura popolare, secondo le norme  del
regolamento.