Art. 186. 
 
  Le  convenzioni  internazionali  per  la  protezione  delle   opere
dell'ingegno regolano la sfera di applicazione di questa  legge  alle
opere di autori stranieri. 
 
  Se le convenzioni contengono un patto generico di reciprocita' o di
parita' di trattamento, detto patto e' interpretato secondo le  norme
di equivalenza di fatto delle due protezioni stabilite negli articoli
seguenti.