Art. 82. 
 
  Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni che precedono, si
comprendono nella denominazione di artisti attori od interpreti e  di
artisti esecutori: 
  1) coloro che  sostengono  nell'opera  o  composizione  drammatica,
letteraria o musicale, una parte di  notevole  importanza  artistica,
anche se di artista esecutore comprimario; 
  2) i direttori dell'orchestra o del coro; 
  3) i complessi orchestrali o corali,  a  condizione  che  la  parte
orchestrale o corale abbia valore artistico di per se' stante  e  non
di semplice accompagnamento.