Art. 86. 
 
  All'autore di bozzetti di  scene  teatrali  che  non  costituiscono
opera dell'ingegno coperta dal  diritto  di  autore  ai  sensi  delle
disposizioni del titolo I, compete un diritto a  compenso  quando  il
bozzetto e' usato ulteriormente in altri teatri, oltre quello per  il
quale e' stato composto. 
 
  Questo  diritto  dura   cinque   anni   a   partire   dalla   prima
rappresentazione nella quale il bozzetto e' stato adoperato.