Art. 92. Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia. Per le fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa e architettonica o aventi carattere tecnico o scientifico, o di spiccato valore artistico il termine di durata e' di quaranta anni, a condizione che sia effettuato il deposito dell'opera a termini dell'art. 105. Il termine decorre dalla data del deposito stesso. Sugli esemplari delle fotografie menzionate nel secondo comma deve apporsi l'indicazione « riproduzione riservata per quaranta anni ».