(Disposizioni sulla legge in generale-art. 19)
                              Art. 19. 
 
     (Legge regolatrice dei rapporti patrimoniali tra coniugi). 
 
  I rapporti patrimoniali  tra  coniugi  sono  regolati  dalla  legge
nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio. 
 
  Il cambiamento  di  cittadinanza  dei  coniugi  non  influisce  sui
rapporti patrimoniali, salve le convenzioni tra  i  coniugi  in  base
alla nuova legge nazionale comune.