Art. 25. (Legge regolatrice delle obbligazioni). Le obbligazioni che nascono da contratto sono regolate dalla legge nazionale dei contraenti, se e' comune; altrimenti da quella del luogo nel quale il contratto e' stato conchiuso. E' salva in ogni caso la diversa volonta' delle parti. Le obbligazioni non contrattuali sono regolate dalla legge del luogo ove e' avvenuto il fatto dal quale esse derivano.