(Disposizioni sulla legge in generale-art. 25)
                              Art. 25. 
 
               (Legge regolatrice delle obbligazioni). 
 
  Le obbligazioni che nascono da contratto sono regolate dalla  legge
nazionale dei contraenti, se e'  comune;  altrimenti  da  quella  del
luogo nel quale il contratto e' stato conchiuso.  E'  salva  in  ogni
caso la diversa volonta' delle parti. 
 
  Le obbligazioni non contrattuali  sono  regolate  dalla  legge  del
luogo ove e' avvenuto il fatto dal quale esse derivano.