(Disposizioni sulla legge in generale-art. 31)
                              Art. 31. 
 
     (Limiti derivanti dall'ordine pubblico e dal buon costume). 
 
  Nonostante le disposizioni degli  articoli  precedenti,  in  nessun
caso le leggi e gli atti di uno Stato estero, gli ordinamenti  e  gli
atti di qualunque istituzione o ente, o  le  private  disposizioni  e
convenzioni possono avere effetto nel territorio dello Stato,  quando
siano contrari all'ordine pubblico o al buon costume. 
 
  L'ordine corporativo fa parte integrante dell'ordine pubblico.