Art. 10.
(Abuso dell'immagine altrui).
Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei
figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui
l'esposizione o la pubblicazione e' dalla legge consentita, ovvero
con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o
dei detti congiunti, l'autorita' giudiziaria, su richiesta
dell'interessato, puo' disporre che cessi l'abuso, salvo il
risarcimento dei danni.