(CODICE CIVILE-art. 1006)
                             Art. 1006. 
 
            (Rifiuto del proprietario alle riparazioni). 
 
  Se il proprietario rifiuta di eseguire le riparazioni poste  a  suo
carico o ne ritarda l'esecuzione senza giusto motivo, e' in  facolta'
dell'usufruttuario di farle eseguire a proprie spese. Le spese devono
essere  rimborsate  alla  fine  dell'usufrutto  senza  interesse.   A
garanzia  del  rimborso  l'usufruttuario  ha  diritto   di   ritenere
l'immobile riparato.