(CODICE CIVILE-art. 1019)
                             Art. 1019. 
 
         (Perimento di cosa assicurata dall'usufruttuario). 
 
  Se l'usufruttuario ha provveduto all'assicurazione della cosa o  al
pagamento dei premi per  la  cosa  gia'  assicurata,  l'usufrutto  si
trasferisce sull'indennita' dovuta dall'assicuratore. 
 
  Se e' perito un edificio e il proprietario intende di  ricostruirlo
con la somma conseguita come  indennita',  l'usufruttuario  non  puo'
opporsi. L'usufrutto in  questo  caso  si  trasferisce  sull'edificio
ricostruito. Se pero'  la  somma  impiegata  nella  ricostruzione  e'
maggiore   di   quella   spettante   in   usufrutto,    il    diritto
dell'usufruttuario sul nuovo edificio e' limitato in  proporzione  di
quest'ultima.