(CODICE CIVILE-art. 1030)
                             Art. 1030. 
 
                      (Prestazioni accessorie). 
 
  Il proprietario del fondo servente non e' tenuto a  compiere  alcun
atto per rendere possibile l'esercizio della servitu'  da  parte  del
titolare, salvo che la legge o il titolo disponga altrimenti.