(CODICE CIVILE-art. 1032)
                             Art. 1032. 
 
                       (Modi di costituzione). 
 
  Quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo  ha  diritto
di  ottenere  da  parte  del  proprietario  di  un  altro  fondo   la
costituzione di una servitu', questa, in mancanza  di  contratto,  e'
costituita con  sentenza.  Puo'  anche  essere  costituita  con  atto
dell'autorita' amministrativa nei casi specialmente determinati dalla
legge. 
 
  La sentenza stabilisce le  modalita'  della  servitu'  e  determina
l'indennita' dovuta. 
 
  Prima del  pagamento  dell'indennita'  il  proprietario  del  fondo
servente puo' opporsi all'esercizio della servitu'.