(CODICE CIVILE-art. 1049)
                             Art. 1049. 
 
             (Somministrazione di acqua a un edificio). 
 
  Se a una casa o alle sue dipendenze manca  l'acqua  necessaria  per
l'alimentazione degli uomini o degli animali  e  per  gli  altri  usi
domestici, e non e' possibile procurarla senza  eccessivo  dispendio,
il proprietario del fondo vicino  deve  consentire  che  sia  dedotta
l'acqua di sopravanzo nella misura indispensabile per  le  necessita'
anzidette. 
 
  Prima  che  siano  iniziati  i  lavori,  deve  pagarsi  il   valore
dell'acqua, che si chiede di dedurre, calcolato per un'annualita'. Si
devono altresi' sostenere tutte le spese per le opere di presa  e  di
derivazione. Si applicano inoltre le  disposizioni  del  primo  comma
dell'art. 1038. 
 
  In mancanza di convenzione,  la  sentenza  determina  le  modalita'
della derivazione e l'indennita' dovuta. 
 
  Qualora si verifichi un mutamento nelle condizioni  originarie,  la
derivazione puo' essere soppressa su istanza  dell'una  o  dell'altra
parte.