(CODICE CIVILE-art. 1054)
                             Art. 1054. 
 
     (Interclusione per effetto di alienazione o di divisione). 
 
  Se il fondo e'  divenuto  da  ogni  parte  chiuso  per  effetto  di
alienazione a titolo oneroso, il proprietario ha diritto di  ottenere
dall'altro contraente il passaggio senza alcuna indennita'. 
 
  La stessa norma si applica in caso di divisione.