(CODICE CIVILE-art. 1097)
                             Art. 1097. 
 
                   (Diritto agli avanzi d'acqua). 
 
  Quando  l'acqua  e'  concessa,  riservata  o   posseduta   per   un
determinato uso, con restituzione al concedente o ad  altri  di  cio'
che ne sopravanza, tale uso non puo' variarsi a danno del fondo a cui
la restituzione e' dovuta.