(CODICE CIVILE-art. 1110)
                             Art. 1110. 
 
                        (Rimborso di spese). 
 
  Il  partecipante  che,  in  caso   di   trascuranza   degli   altri
partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per
la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso.