Art. 1120.
(Innovazioni).
I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'art.
1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento
o all'uso piu' comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.
((I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma
dell'articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto
della normativa di settore, hanno ad oggetto:
1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la
salubrita' degli edifici e degli impianti;
2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere
architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli
edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unita'
immobiliari o dell'edificio, nonche' per la produzione di energia
mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche,
solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che
conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento
del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;
3) l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione
radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso
informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti
fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli
impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la
destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di
farne uso secondo il loro diritto.
L'amministratore e' tenuto a convocare l'assemblea entro trenta
giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato
all'adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La
richiesta deve contenere l'indicazione del contenuto specifico e
delle modalita' di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza,
l'amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente
a fornire le necessarie integrazioni)).
Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla
stabilita' o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro
architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio
inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.
(87)
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AGGIORNAMENTO (87)
La L. 5 agosto 1978, n. 457, come modificata dalla L. 17 febbraio
1992, n. 179 ha disposto (con l'art. 30, comma 2) che "In deroga agli
articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile gli
interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da piu'
unita' immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei
condomini che comunque rappresenti almeno la meta' del valore
dell'edificio".