(CODICE CIVILE-art. 1120)
                             Art. 1120. 
 
                           (Innovazioni). 
 
  I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'art.
1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al  miglioramento
o all'uso piu' comodo o al maggior rendimento delle cose comuni. 
 
  ((I condomini,  con  la  maggioranza  indicata  dal  secondo  comma
dell'articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto
della normativa di settore, hanno ad oggetto: 
  1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza  e  la
salubrita' degli edifici e degli impianti; 
  2) le opere e gli interventi previsti  per  eliminare  le  barriere
architettoniche, per il contenimento  del  consumo  energetico  degli
edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle  unita'
immobiliari o dell'edificio, nonche' per  la  produzione  di  energia
mediante l'utilizzo di  impianti  di  cogenerazione,  fonti  eoliche,
solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi  che
conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento
del lastrico solare o di altra idonea superficie comune; 
  3) l'installazione  di  impianti  centralizzati  per  la  ricezione
radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro  genere  di  flusso
informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti
fino alla diramazione per le  singole  utenze,  ad  esclusione  degli
impianti che  non  comportano  modifiche  in  grado  di  alterare  la
destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini  di
farne uso secondo il loro diritto. 
 
  L'amministratore e' tenuto a  convocare  l'assemblea  entro  trenta
giorni  dalla  richiesta  anche  di  un  solo  condomino  interessato
all'adozione delle deliberazioni  di  cui  al  precedente  comma.  La
richiesta deve contenere  l'indicazione  del  contenuto  specifico  e
delle modalita' di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza,
l'amministratore deve invitare senza indugio il condomino  proponente
a fornire le necessarie integrazioni)). 
 
  Sono vietate le innovazioni che  possano  recare  pregiudizio  alla
stabilita' o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro
architettonico  o  che  rendano  talune  parti  comuni  dell'edificio
inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino. 
 
                                                                 (87) 
 
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AGGIORNAMENTO (87) 
  La L. 5 agosto 1978, n. 457, come modificata dalla L.  17  febbraio
1992, n. 179 ha disposto (con l'art. 30, comma 2) che "In deroga agli
articoli 1120, 1121 e 1136,  quinto  comma,  del  codice  civile  gli
interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da piu'
unita' immobiliari possono  essere  disposti  dalla  maggioranza  dei
condomini  che  comunque  rappresenti  almeno  la  meta'  del  valore
dell'edificio".