(CODICE CIVILE-art. 1121)
                             Art. 1121. 
 
                (Innovazioni gravose o voluttuarie). 
 
  Qualora l'innovazione importi  una  spesa  molto  gravosa  o  abbia
carattere  voluttuario  rispetto  alle   particolari   condizioni   e
all'importanza  dell'edificio,  e  consista  in  opere,  impianti   o
manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non
intendono trarne vantaggio sono  esonerati  da  qualsiasi  contributo
nella spesa. 
 
  Se l'utilizzazione separata non e' possibile, l'innovazione non  e'
consentita,  salvo  che  la  maggioranza  dei  condomini   che   l'ha
deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa. 
 
  Nel caso previsto dal primo comma i condomini  e  i  loro  eredi  o
aventi causa possono tuttavia, in  qualunque  tempo,  partecipare  ai
vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di  esecuzione  e
di manutenzione dell'opera. 
 
                                                               ((87)) 
 
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AGGIORNAMENTO (87) 
  La L. 5 agosto 1978, n. 457, come modificata dalla L.  17  febbraio
1992, n. 179 ha disposto (con l'art. 30, comma 2) che "In deroga agli
articoli 1120, 1121 e 1136,  quinto  comma,  del  codice  civile  gli
interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da piu'
unita' immobiliari possono  essere  disposti  dalla  maggioranza  dei
condomini  che  comunque  rappresenti  almeno  la  meta'  del  valore
dell'edificio".