Art. 1126.
(Lastrici solari di uso esclusivo).
Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non e'
comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono
tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o
ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di
tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il
lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della
porzione di piano di ciascuno.