Art. 1129.
(Nomina e revoca dell'amministratore).
Quando i condomini sono piu' di quattro, l'assemblea nomina un
amministratore. Se l'assemblea non provvede, la nomina e' fatta
dall'autorita' giudiziaria, su ricorso di uno o piu' condomini.
L'amministratore dura in carica un anno e puo' essere revocato in
ogni tempo dall'assemblea.
Puo' altresi' essere revocato dall'autorita' giudiziaria, su
ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall'ultimo
comma dell'art. 1131, se per due anni non ha reso il conto della sua
gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarita'.
La nomina e la cessazione per qualunque causa dell'amministratore
dall'ufficio sono annotate in apposito registro.