(CODICE CIVILE-art. 1131)
                             Art. 1131. 
 
                          (Rappresentanza). 
 
  Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo precedente  o
dei maggiori poteri conferitigli  dal  regolamento  di  condominio  o
dall'assemblea,   l'amministratore   ha   la    rappresentanza    dei
partecipanti e puo' agire in giudizio  sia  contro  i  condomini  sia
contro i terzi. 
 
  Puo' essere convenuto in giudizio per qualunque azione  concernente
le parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i  provvedimenti
dell'autorita' amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto. 
 
  Qualora la citazione o il  provvedimento  abbia  un  contenuto  che
esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi e'  tenuto  a
darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini. 
 
  L'amministratore  che  non  adempie  a  quest'obbligo  puo'  essere
revocato ed e' tenuto al risarcimento dei danni.