(CODICE CIVILE-art. 1138)
                             Art. 1138. 
 
                    (Regolamento di condominio). 
 
  Quando in un edificio il numero dei condomini e' superiore a dieci,
deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme  circa
l'uso delle cose comuni e la  ripartizione  delle  spese,  secondo  i
diritti e gli obblighi spettanti  a  ciascun  condomino,  nonche'  le
norme per la  tutela  del  decoro  dell'edificio  e  quelle  relative
all'amministrazione. 
 
  Ciascun condomino puo' prendere l'iniziativa per la formazione  del
regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente. 
 
  ((Il  regolamento  deve  essere  approvato  dall'assemblea  con  la
maggioranza  stabilita  dal  secondo  comma  dell'articolo  1136   ed
allegato al registro indicato dal numero 7) dell'articolo 1130.  Esso
puo' essere impugnato a norma dell'articolo 1107)). 
 
  Le norme del regolamento non  possono  in  alcun  modo  menomare  i
diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di  acquisto
e  dalle  convenzioni,  e  in  nessun  caso  possono  derogare   alle
disposizioni degli articoli 1118, secondo comma,  1119,  1120,  1129,
1131, 1132, 1136 e 1137. 
 
  ((Le norme del regolamento  non  possono  vietare  di  possedere  o
detenere animali domestici)).