(CODICE CIVILE-art. 1154)
                             Art. 1154. 
 
        (Conoscenza dell'illegittima provenienza della cosa). 
 
  A colui che  ha  acquistato  conoscendo  l'illegittima  provenienza
della cosa non giova l'erronea  credenza  che  il  suo  autore  o  un
precedente possessore ne sia divenuto proprietario.