(CODICE CIVILE-art. 1161)
                             Art. 1161. 
 
                    (Usucapione dei beni mobili). 
 
  In mancanza di titolo idoneo, la proprieta' dei beni mobili  e  gli
altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si  acquistano  in
virtu' del possesso continuato per dieci anni,  qualora  il  possesso
sia stato acquistato in buona fede. 
 
  Se il possessore e' di mala fede, l'usucapione  si  compie  con  il
decorso di venti anni.