(CODICE CIVILE-art. 1174)
                             Art. 1174. 
 
             (Carattere patrimoniale della prestazione). 
 
  La prestazione che  forma  oggetto  dell'obbligazione  deve  essere
suscettibile di valutazione  economica  e  deve  corrispondere  a  un
interesse, anche non patrimoniale, del creditore.