(CODICE CIVILE-art. 1205)
                             Art. 1205. 
 
                      (Surrogazione parziale). 
 
  Se il pagamento e' parziale, il  terzo  surrogato  e  il  creditore
concorrono nei confronti del debitore in  proporzione  di  quanto  e'
loro dovuto, salvo patto contrario.