(CODICE CIVILE-art. 1209)
                             Art. 1209. 
 
             (Offerta reale e offerta per intimazione). 
 
  Se l'obbligazione ha per oggetto danaro, titoli di credito,  ovvero
cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l'offerta  deve
essere reale. 
 
  Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo  diverso,
l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di riceverle,  fatta
mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di
citazione.