(CODICE CIVILE-art. 1211)
                             Art. 1211. 
 
            (Cose deperibili o di dispendiosa custodia). 
 
  Se le cose non possono  essere  conservate  o  sono  deteriorabili,
oppure se le spese della loro custodia sono eccessive,  il  debitore,
dopo  l'offerta  reale  o  l'intimazione  di  ritirarle,  puo'  farsi
autorizzare dal pretore a venderle nei modi  stabiliti  per  le  cose
pignorate e a depositarne il prezzo.