(CODICE CIVILE-art. 1213)
                             Art. 1213. 
 
                       (Ritiro del deposito). 
 
  Il deposito non produce effetto se il debitore lo ritira prima  che
sia stato accettato dal creditore o prima che sia stato  riconosciuto
valido con sentenza passata in giudicato. 
 
  Se, dopo l'accettazione del deposito o il  passaggio  in  giudicato
della sentenza che lo dichiara valido, il creditore consente  che  il
debitore ritiri il deposito, egli non puo' piu' rivolgersi  contro  i
condebitori e i fideiussori, ne' valersi dei privilegi, del  pegno  e
delle ipoteche che garantivano il credito.