(CODICE CIVILE-art. 1214)
                             Art. 1214. 
 
                (Offerta secondo gli usi e deposito). 
 
  Se il debitore ha offerto la cosa dovuta nelle forme d'uso anziche'
in quelle prescritte dagli articoli 1208 e 1209,  gli  effetti  della
mora si verificano dal giorno in cui egli esegue il deposito a  norma
dell'art. 1212, se questo e' accettato dal creditore o e'  dichiarato
valido con sentenza passata in giudicato.