(CODICE CIVILE-art. 1221)
                             Art. 1221. 
 
                  (Effetti della mora sul rischio). 
 
  Il debitore che e' in mora non  e'  liberato  per  la  sopravvenuta
impossibilita'  della  prestazione  derivante  da  causa  a  lui  non
imputabile, se non prova  che  l'oggetto  della  prestazione  sarebbe
ugualmente perito presso il creditore. 
 
  In qualunque modo sia perita  o  smarrita  una  cosa  illecitamente
sottratta,  la  perdita  di  essa  non  libera  chi  l'ha   sottratta
dall'obbligo di restituirne il valore.