(CODICE CIVILE-art. 1233)
                             Art. 1233. 
 
        (Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali). 
 
  Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori  in
solido con effetto liberatorio per tutti, i privilegi, il pegno e  le
ipoteche del credito anteriore possono essere riservati soltanto  sui
beni del debitore che fa la novazione.