(CODICE CIVILE-art. 1243)
                             Art. 1243. 
 
                (Compensazione legale e giudiziale). 
 
  La compensazione si verifica solo tra  due  debiti  che  hanno  per
oggetto una somma di danaro o una quantita' di cose  fungibili  dello
stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili. 
 
  Se il debito opposto in compensazione  non  e'  liquido  ma  e'  di
facile  e  pronta  liquidazione,  il  giudice  puo'   dichiarare   la
compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e puo'
anche  sospendere  la  condanna   per   il   credito   liquido   fino
all'accertamento del credito opposto in compensazione.