(CODICE CIVILE-art. 1246)
                             Art. 1246. 
 
           (Casi in cui la compensazione non si verifica). 
 
  La compensazione si verifica qualunque sia  il  titolo  dell'uno  o
dell'altro debito, eccettuati i casi: 
    1) di credito per la restituzione di cose di cui il  proprietario
sia stato ingiustamente spogliato; 
    2) di credito per la restituzione di cose depositate  o  date  in
comodato; 
    3) di credito dichiarato impignorabile; 
    4) di  rinunzia  alla  compensazione  fatta  preventivamente  dal
debitore; 
    5) di divieto stabilito dalla legge.