(CODICE CIVILE-art. 1255)
                             Art. 1255. 
 
       (Riunione delle qualita' di fideiussore e di debitore). 
 
  Se nella medesima persona si riuniscono le qualita' di  fideiussore
e di debitore principale, la fideiussione resta in vita,  purche'  il
creditore vi abbia interesse.