(CODICE CIVILE-art. 126)
                              Art. 126. 
 
         (Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio). 
 
  Quando e' proposta domanda di nullita' del matrimonio, il tribunale
puo', su istanza di uno dei coniugi,  ordinare  la  loro  separazione
temporanea durante il giudizio; puo' ordinarla  anche  d'ufficio,  se
ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti.