(CODICE CIVILE-art. 1263)
                             Art. 1263. 
 
                      (Accessori del credito). 
 
  Per effetto della cessione, il credito e' trasferito al cessionario
con i privilegi, con le garanzie personali e reali e  con  gli  altri
accessori. 
 
  Il cedente non puo' trasferire al cessionario,  senza  il  consenso
del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno; in caso di
dissenso, il cedente rimane custode del pegno. 
 
  Salvo patto contrario, la cessione non comprende i frutti scaduti.