(CODICE CIVILE-art. 1286)
                             Art. 1286. 
 
                        (Facolta' di scelta). 
 
  La scelta spetta  al  debitore,  se  non  e'  stata  attribuita  al
creditore o ad un terzo. 
 
  La scelta diviene irrevocabile con l'esecuzione di  una  delle  due
prestazioni,  ovvero  con  la  dichiarazione  di  scelta,  comunicata
all'altra parte, o ad entrambe se la scelta e' fatta da un terzo. 
 
  Se la scelta deve essere fatta da piu'  persone,  il  giudice  puo'
fissare loro un termine. Se  la  scelta  non  e'  fatta  nel  termine
stabilito, essa e' fatta dal giudice.