(CODICE CIVILE-art. 1296)
                             Art. 1296. 
 
              (Scelta del creditore per il pagamento). 
 
  Il debitore  ha  la  scelta  di  pagare  all'uno  o  all'altro  dei
creditori in solido, quando non e' stato prevenuto da uno di essi con
domanda giudiziale.