(CODICE CIVILE-art. 1302)
                             Art. 1302. 
 
                          (Compensazione). 
 
  Ciascuno dei debitori in solido puo' opporre  in  compensazione  il
credito di un condebitore solo fino alla concorrenza della  parte  di
quest'ultimo. 
 
  A  uno  dei  creditori  in  solido  il  debitore  puo'  opporre  in
compensazione cio' che gli e' dovuto da un altro  dei  creditori,  ma
solo per la parte di questo.