(CODICE CIVILE-art. 1307)
                             Art. 1307. 
 
                          (Inadempimento). 
 
  Se l'adempimento  dell'obbligazione  e'  divenuto  impossibile  per
causa imputabile a uno o piu' condebitori, gli altri condebitori  non
sono liberati dall'obbligo solidale di corrispondere il valore  della
prestazione dovuta. Il creditore puo' chiedere  il  risarcimento  del
danno  ulteriore  al  condebitore  o  a  ciascuno   dei   condebitori
inadempienti.