(CODICE CIVILE-art. 1309)
                             Art. 1309. 
 
                    (Riconoscimento del debito). 
 
  Il riconoscimento del debito fatto da uno dei  debitori  in  solido
non ha effetto riguardo agli altri; se  e'  fatto  dal  debitore  nei
confronti di uno dei creditori in solido, giova agli altri.