(CODICE CIVILE-art. 1312)
                             Art. 1312. 
 
         (Pagamento separato dei frutti o degli interessi). 
 
  Il creditore che riceve, separatamente e senza  riserva,  la  parte
dei frutti o degli interessi che e' a  carico  di  uno  dei  debitori
perde contro di lui l'azione  in  solido  per  i  frutti  o  per  gli
interessi scaduti, ma la conserva per quelli futuri.