(CODICE CIVILE-art. 1320)
                             Art. 1320. 
 
                       (Estinzione parziale). 
 
  Se uno dei creditori ha fatto remissione del debito o ha consentito
a ricevere  un'altra  prestazione  in  luogo  di  quella  dovuta,  il
debitore non e' liberato verso gli altri creditori.  Questi  tuttavia
non  possono   domandare   la   prestazione   indivisibile   se   non
addebitandosi ovvero rimborsando il valore della parte di  colui  che
ha fatto la remissione o che ha ricevuto la prestazione diversa. 
 
  La  medesima  disposizione  si  applica  in  caso  di  transazione,
novazione, compensazione e confusione.