Art. 1331. (Opzione). Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facolta' di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'art. 1329. Se per l'accettazione non e' stato fissato un termine, questo puo' essere stabilito dal giudice.