Art. 1354. (Condizioni illecite o impossibili). E' nullo il contratto al quale e' apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume. La condizione impossibile rende nullo il contratto se e' sospensiva; se e' risolutiva, si ha come non apposta. Se la condizione illecita o impossibile e' apposta a un patto singolo del contratto, si osservano, riguardo all'efficacia del patto, le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto e' disposto dall'art. 1419.