(CODICE CIVILE-art. 1371)
                             Art. 1371. 
 
                          (Regole finali). 
 
  Qualora, nonostante l'applicazione delle norme contenute in  questo
capo, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel  senso
meno gravoso per l'obbligato, se e' a titolo gratuito,  e  nel  senso
che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle  parti,  se
e' a titolo oneroso. 
 
  La comune intenzione delle parti deve essere interpretata nel senso
piu' conforme ai principi dell'ordine corporativo.