Art. 1395.
(Contratto con se stesso).
E' annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se
stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, a meno
che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il
contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la
possibilita' di conflitto d'interessi.
L'impugnazione puo' essere proposta soltanto dal rappresentato.